Regione Emilia-Romagna: Assemblea legislativa
Istituzione

- Assemblea legislativa
- Con l'approvazione del nuovo Statuto regionale, il Consiglio assume la nuova denominazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna; è un organo assembleare composto da cinquanta Consiglieri eletti dai cittadini.
Esercita la potestà legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, e svolge il controllo sull’attività amministrativa della Giunta.
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- Presidente
- Il Presidente è oratore ufficiale dell'Assemblea legislativa e ne dirige i lavori secondo il Regolamento.
Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
Convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti di Gruppo. -

- Ufficio di Presidenza
- L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente dell'Assemblea legislativa nell'esercizio dell'autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile dell'Assemblea, secondo modalità previste dal Regolamento.
Dispone di servizi generali per le attività dell'Assemblea; ha alle proprie dipendenze il relativo personale; amministra i fondi relativi al bilancio autonomo dell'Assemblea.
Promuove le attività d'informazione, di consultazione, di studio ed organizzative necessarie per lo svolgimento delle funzioni assembleari.
Mantiene i rapporti con i Gruppi assembleari e, in conformità alle decisioni dell'Assemblea, assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali, personale e servizi; assegna contributi a carico del bilancio dell'Assemblea, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. -

- Consiglieri
- L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna conta 50 Consiglieri eletti dai cittadini per un mandato di 5 anni.
Ogni Consigliere ha diritto di esercitare, secondo le procedure stabilite dal Regolamento, l'iniziativa delle leggi e d'ogni atto di competenza dell'Assemblea; di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
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- Gruppi assembleari
- I Consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
I Gruppi possono essere composti anche da un solo Consigliere, se egli rappresenta una lista che ha partecipato alle elezioni regionali.
I Consiglieri che non fanno parte di Gruppi formano un unico Gruppo misto.
I Gruppi, per le proprie attività e quelle dei singoli Consiglieri, ricevono contributi a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi, accertata all'insediamento dell'Assemblea. -

- Commissioni Assembleari
- L'Assemblea legislativa istituisce Commissioni assembleari permanenti. Il numero, la composizione, le modalità di funzionamento e le competenze delle Commissioni sono disciplinate dal Regolamento.
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Organismi indipendenti

- CORECOM
- La legge n. 249/97 ha istituito l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), prevedendo un decentramento a livello regionale di alcune funzioni del governo, garanzie e controllo nel settore della comunicazione. In attuazione di questa legge, la Regione Emilia-Romagna, con la Legge Regionale n.1/2001 (successivamente integrata e modificata dalla L.R. n. 27/2002), ha istituito il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM), che svolge funzioni di governo e controllo del sistema delle comunicazioni dul territorio della Regione.
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- Difensore civico
- Il difensore civico è un organismo indipendente, presente nella quasi totalità delle Regioni italiane ed in molte Province e Comuni, che tutela chiunque nei propri diritti e interessi nei confronti della pubblica amministrazione. A tale scopo interviene sulle disfunzioni dell'amministrazione, suggerendo correzioni, favorendo ripensamenti, esperendo tentativi di mediazione. Ma non ha il potere di imporre alcunché, salva la facoltà, in casi estremi, di sollecitare o promuovere l'azione disciplinare.
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- Consulta di Garanzia Statutaria
- E’ uno degli Istituti di garanzia previsti dallo Statuto regionale (Titolo VIII, art. 69); La legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 “Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria”, ne disciplina la costituzione e composizione, i compiti e funzioni, l’elezione.
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